Il software Fascicolo Antiriclaggio gestisce tutta la fase di autovalutazione del rischio.
L’autovalutazione del rischio è oggetto della prima delle nuove “Regole Tecniche” approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019. Essa prevede, da parte del professionista obbligato, la valutazione del rischio connesso alla propria attività professionale e la conseguente adozione di presidi e procedure, proporzionati alla realtà e dimensione del soggetto obbligato, per mitigare i rischi riscontrati.
L’autovalutazione del rischio si snoda nelle seguenti tre fasi:
- identificazione del rischio inerente
- analisi delle vulnerabilità
- determinazione del rischio residuo
Il professionista potrà utilizzare una scala graduata per la rilevanza associata ai valori dell’indicatore dell’intensità:
Per la valutazione del rischio inerente gli indicatori di intensità dovranno essere associati ai fattori di rischio:
Per i suddetti fattori di rischio le Linee Guida del maggio 2019 offrono dei criteri di valutazione specifici (si veda la tab. A. - Misurazione del rischio inerente).
Il valore del rischio inerente sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli fattori di rischio.
Per stimare il grado di vulnerabilità dello studio occorre dare un valore numerico (da 1 a 4 in base al grado di rilevanza) ai seguenti fattori:
Anche in tal caso sarà la media aritmetica dei valori attribuiti ai fattori sopra indicati a fornire il grado di vulnerabilità dello studio.
Infine si passerà alla determinazione del rischio residuo.
La Regola tecnica n. 1 prevede l’utilizzo di una matrice che prende in considerazione i valori del rischio inerente e quello del grado di vulnerabilità (con un valore di ponderazione del 40% per il rischio inerente e del 60% per la vulnerabilità).
Il rischio residuo sarà dato dalla casella di intersezione dei valori come illustrato nella tabella che segue:
Vengono utilizzati i seguenti valori ponderati in associazione al livello di rischio residuo:
Adempimenti del professionista successivi alla determinazione del rischio residuo
Ottenuta la determinazione del rischio residuo cui è esposto lo studio, compito del professionista sarà adottare i presidi più opportuni per gestire e mitigare tale rischio, tenuto conto anche di come lo studio è strutturato, in termini di dimensioni, numero delle sedi e quantità di professionisti che ivi operano.
Va ricordato che la regola tecnica in tema di autovalutazione del rischio impone di introdurre la funzione antiriciclaggio nel caso di 2 o più professionisti (in una o più sedi) provvedendo alla nomina del relativo responsabile. Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una o più sedi) occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, effettuare la relativa nomina (responsabile antiriciclaggio) e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi controllo.
Conservazione della documentazione relativa all’autovalutazione
Tutta la documentazione riferibile all’autovalutazione dovrà essere conservata per essere messa a disposizione dell’Autorità di cui all’art. 21 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione.
Come il software Fascicolo Antiriciclaggio gestisce l’autovalutazione del rischio
L’intero procedimento è automatizzato: ciò vuol dire che, senza fare alcun calcolo, basterà selezionare i valori di rischio per ogni fattore ed ottenere il valore del rischio residuo come richiesto dalla normativa.
Semplice e veloce.
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