DECRETO LEGISLATIVO DEL 21/11/2007 N. 231


Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 - supplemento ordinario

 

Articolo 1 - Definizioni

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. Nel presente decreto legislativo:

a) Autorita' di vigilanza europee indica:

1) ABE: Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) AEAP: Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) AESFEM: Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;

g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;

i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

m) FIU: indica le Financial intelligence unit di cui all'articolo 32 della direttiva;

n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;

o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies TUB;

r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;

t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;

u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; aa) UIF: indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia. 2. Nel presente decreto s'intendono per:

a) Amministrazioni e organismi interessati: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore. Per le esclusive finalita' di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle societa' di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;

b) attivita' criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;

c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui e' stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita' ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;

e) beneficiario della prestazione assicurativa:

1. la persona fisica o l'entita' diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;

2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;

f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;

h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale; p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita';

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 82 CAP nonche' le societa' collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;

t) operazione: l'attivita' consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita' professionale o commerciale;

u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;

v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;

cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche' i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarita' effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

ee) prestatori di servizi relativi a societa' e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:

1) costituire societa' o altre persone giuridiche;

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica;

4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;

5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;

ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale:

ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;

gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;

hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);

ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;

mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;

nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana;

oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita;

qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:

a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;

b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;

c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;

d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i prelievi;

e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza al gioco;

f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attivita' di gioco;

g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attivita' di gioco;

h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;

i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura e' allocata presso il concessionario. 

 

Articolo 2 - Finalita' e principi

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1


1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle liberta' sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculia

3. rita' dell'attivita', delle dimensioni e della complessita' proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attivita' istituzionale o professionale.

4. L'azione di prevenzione e' svolta in coordinamento con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

5. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

6. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

7. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attivita' diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o piu' condotte, con finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette. 

 

Articolo 3 - Soggetti obbligati

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1


1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

a) le banche;

b) Poste italiane S.p.a.;

c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);

d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);

e) le societa' di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);

f) le societa' di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);

g) le societa' di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);

h) le societa' di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);

i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;

l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;

m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;

q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;

r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;

s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;

t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;

v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;

c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;

d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB. 4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivita' economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i revisori legali e le societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

a) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;

b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche in virtu' della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;

c) i soggetti che esercitano l'attivita' di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;

d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;

g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:

a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.

8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attivita' da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Articolo 4 - Ministro dell'economia e delle finanze

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.

2. Per le finalita' di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione e' allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attivita' svolta dalla medesima nonche' la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attivita' finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

a) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attivita' il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'attivita' finanziaria e' limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attivita' che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attivita' finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita' principale;

d) l'attivita' finanziaria e' accessoria e direttamente collegata all'attivita' principale;

e) l'attivita' principale non e' un'attivita' menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);

f) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai clienti dell'attivita' principale e non e' offerta al pubblico in generale.

4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalita' e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:

a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea;

b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o tentano di porre in essere una o piu' delle condotte con finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;

c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

 

Articolo 5 - Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonche' tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresi' la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.

3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.

5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.

6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:

a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;

b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entita' che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;

c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;

d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; e' compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

 

Articolo 6 - Unita' d'informazione finanziaria

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, e' autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l' articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.

3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi. Il Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresi', la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8.

4. La UIF esercita le seguenti funzioni:

a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;

b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta;

d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante;

e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonche' con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresi', l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:

a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;

b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10. 6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF:

a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.

 

Articolo 7 - Autorita' di vigilanza di settore

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. Le Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:

a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione (Delibera n.20465 31/05/2018) del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;

b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attivita';

d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.

2. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;

b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorita' di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;

d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

e) ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8, irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

4. Le autorita' di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale e forniscono alle Autorita' di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, le autorita' di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorita' di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati.

 

Articolo 8 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:

a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalita' organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e puo' richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potesta' di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante;

b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni;

c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilita' delle informazioni ricevute;

d) puo' richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' della criminalita' organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali;

e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;

f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attivita' di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7;

g) puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis, c.p.p., alle autorita' di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.

 

Articolo 9 - Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1


1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa intesa con le autorita' di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:

a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;

b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);

c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;

d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;

e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

g) revisori legali e societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.

3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:

a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;

b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall'articolo 40.

5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:

a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;

b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.

6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata, delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 .

8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

  

Articolo 10 - Pubbliche amministrazioni

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1


1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attivita' amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalita' e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria puo' individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalita' e i termini della relativa comunicazione nonche' gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Articolo 11 - Organismi di autoregolamentazione

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. Fermo quanto previsto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attivita', di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresi' responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalita' e garanzie di tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita'.

 

Articolo 12 - Collaborazione e scambio di informazioni

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorita' giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalita' concordate che garantiscano la tempestiva disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.

5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorita' preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro utilizzo.

7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu' atti con finalita' di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.

 

Articolo 13 - Cooperazione internazionale

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, specificamente richieste, fatte salve le norme sul segreto di indagine. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorita' italiane competenti, previo consenso dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorita' degli altri Stati membri.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

  

Articolo 14 - Analisi nazionale del rischio

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce piu' rilevanti e le vulnerabilita' del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attivita' e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facolta' del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2. L'analisi e' condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorita' partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati, l'analisi puo' essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e puo' avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.

3. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a):

a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;

b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi;

c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorita' e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;

d) in occasione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi.

4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attivita' e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

5. I risultati dell'analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, alle autorita' di vigilanza europee e alle autorita' rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta.

  

Articolo 15 - Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1


1. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita'.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operativita', ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

3. Le autorita' di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attivita' svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.

4. La valutazione di cui al comma 2 e' documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

 

Articolo 16 - Procedure di mitigazione del rischio

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 1

 

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

2. Le autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attivita', la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personal

 

Articolo 17 - Disposizioni generali

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale:

a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entita' dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entita' delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) la natura giuridica;

2) la prevalente attivita' svolta;

3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) le modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) l'ammontare dell'operazione;

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle risorse economiche nella sua disponibilita';

6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.

7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attivita' di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

 

Articolo 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identita' attraverso riscontro di un documento d'identita' o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonche' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identita' attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarita' effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilita', l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attivita' lavorativa, salva la possibilita' di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attivita'. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operativita' del cliente medesimo, la verifica

e) e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attivita' di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilita' del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attivita'.

2. Le attivita' di identificazione e verifica dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo puo' essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora cio' sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attivita' oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identita' dei medesimi al piu' presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilita' oggettiva di completare la verifica dell'identita' del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.

4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identita' del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

 

Articolo 19 - Modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalita':

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all' articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonche' di un'identita' digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) per i clienti che siano gia' stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalita', individuate dalle Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

b) la verifica dell'identita' del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro puo' essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita' di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identita' digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identita' del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilita' dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonche' all'instaurazione di ulteriori rapporti;

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attivita' svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 e' commisurata al livello di rischio rilevato.

3. Per le attivita' di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresi' misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato nonche' dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:

a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;

b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identita' al momento del pagamento della prestazione.

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Articolo 20 - Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:

a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della societa'.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

 

Articolo 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2. L'accesso alla sezione e' consentito:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ;

f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarita' effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'eta' ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumita'.

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e' consentito:

a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;

c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 .

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

a) i dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al comma 2, lettera a);

c) le modalita' di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

d) i termini, la competenza e le modalita' di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l'eventuale diniego;

e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui e' titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.

6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

 

Articolo 22 - Obblighi del cliente

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identita' del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprieta' diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

 

 

Articolo 23 - Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarita' effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;

3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarita';

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

1) Stati membri;

2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose;

4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

3. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, le autorita' di vigilanza di settore individuano la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:

a) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile ovvero e' previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che puo' essere speso solo nel territorio della Repubblica;

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro; c) lo strumento di pagamento e' utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

d) lo strumento di pagamento non e' alimentato con moneta elettronica anonima;

e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela e' comunque esclusa quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 

Articolo 24 - Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;

2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);

3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;

4) societa' che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;

5) tipo di attivita' economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

6) assetto proprietario della societa' cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attivita' svolta;

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;

4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attivita';

5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attivita' terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalita' di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalita' cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

4. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da piu' di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

 

Articolo 25 - Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attivita' svolte nonche' per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualita' della vigilanza cui l'ente o corrispondente e' soggetto;

b) valutano la qualita' dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero e' soggetto;

c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;

e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;

f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensita' commisurate al servizio di corrispondenza svolto.

3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.

4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;

b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:

a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;

b) eseguire controlli piu' approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.

 

Articolo 26 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2


1. Ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, e' consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:

a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;

b) gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6;

c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;

d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:

1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;

2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;

e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

 

Articolo 27 - Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2


1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione e' espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attivita' di verifica effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare idonee forme e modalita' di attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza.

3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

4. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario puo' procedere all'identificazione acquisendo da tali soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

5. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di adempimento.

 

Articolo 28 - Responsabilita' dei soggetti obbligati

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicita' dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

 

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Articolo 29 - Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

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Articolo 30 - Esclusioni

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attivita'.

 

Articolo 31 - Obblighi di conservazione

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorita' competente.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

 

Articolo 32 - Modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.

2. Le modalita' di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operativita' o attivita' del cliente nonche' l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalita' devono, altresi', assicurare:

a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);

b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

c) l'integrita' dei dati e delle informazioni e la non alterabilita' dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonche' il mantenimento della storicita' dei medesimi.

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilita' del soggetto obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

 

Articolo 33 - Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p) e q), nonche' le societa' fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalita' e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla societa' fiduciaria.

 

Articolo 34 - Disposizioni specifiche

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.

2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonche' la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni.

3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicita' ed efficienza, le Autorita' di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli gia' istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

Articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operativita' ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestivita', completezza e riservatezza delle stesse.

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilita' di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attivita' criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attivita' illegale sia stata realizzata.

5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

 

Articolo 36 - Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle societa' di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le societa' di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo.

2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unita' organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato.

3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentate o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento.

4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies TUB, inviano la segnalazione direttamente alla UIF.

5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

 

Articolo 37 - Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

3. Per le societa' di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

 

Articolo 38 - Tutela del segnalante

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione.

2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalita' del segnalante.

3. In ogni fase del procedimento, l'autorita' giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identita' del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non puo' essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il dibattimento e la sua identita' non puo' essere rivelata, a meno che l'Autorita' giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalita' organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attivita' svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante puo' essere rivelato solo quando l'autorita' giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.

5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorita' giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.

6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse.

 

Articolo 39 - Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, e' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilita' di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorita' di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, ne' alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.

5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o piu' intermediari bancari e finanziari ovvero due o piu' professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attivita' illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.

 

Articolo 40 - Analisi e sviluppo delle segnalazioni

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita':

a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' delle risultanze della propria attivita' ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorita' di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere;

b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

c) ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;

d) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata o al terrorismo;

e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalita' concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera;

f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.

2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e dell'approfondimento investigativo della stessa.

 

Articolo 41 - Flusso di ritorno delle informazioni

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.

2. La UIF, con modalita' idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.

4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresi' al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

 

Articolo 42 - Astensione

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilita' oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte societa' fiduciarie, trust, societa' anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entita' giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non e' possibile identificare il titolare effettivo ne' verificarne l'identita'.

3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo.

4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

 

Articolo 43 - Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attivita' svolta, assicurano, quanto meno:

a) l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

b) l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operativita' potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

c) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalita' dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a);

d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a);

e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).

3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.

4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilita' in ordine all'adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall'adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.

 

Articolo 44 - Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2


1. Ferma la responsabilita' dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione e' inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione;

b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a);

c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente:

a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalita' di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonche' la responsabilita' ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;

b) le modalita' di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), nonche' l'integrita' e la non alterabilita' dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;

c) le modalita' e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilita' nonche' al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purche' risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;

b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attivita' gestite in modo automatico.

  

Articolo 45 - Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2


1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, all'uopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;

b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale;

c) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto. L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonche' ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato.

3. Le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti:

a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui al comma 2;

b) le modalita' di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalita' di cui al comma 2;

c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;

d) l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;

e) l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorita' e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;

g) l'entita' ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

 

 

Articolo 46 - Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, senza ritardo, alle autorita' di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.

 

Articolo 47 - Comunicazioni oggettive

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalita' di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.

 

 

Articolo 48 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 2

 

1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:

a) la tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;

b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per se', violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

 

Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all' articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di 1.000 euro.

3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall' articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e' vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalita' di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).

14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.

15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

 

Articolo 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e' vietata.

2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, e' vietato.

 

Articolo 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3


1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attivita' hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione e' dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.

 

Articolo 52 - Misure per la mitigazione del rischio

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attivita' svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:

a) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalita' e correttezza dei loro comportamenti;

b) la verifica e il controllo dell'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) l'adozione e l'osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:

1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;

2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarita' o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:

3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;

3.2. i comportamenti anomali legati all'entita' insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;

4) con specifico riferimento al gioco online:

4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;

4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'e' interazione tra giocatori;

4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;

4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;

4.5. l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi;

d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).

3. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, e' subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalita' di controllo e prevenzione.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l'osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza.

  

Articolo 52 bis - Art. 52-bis (Registro dei distributori ed esercenti).

In vigore dal 01/01/2018

Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1

 

1. E' istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

2. Nel registro sono annotati:

a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;

b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale;

c) l'espressa indicazione della tipologia e delle modalita' dell'attivita' di gioco, come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera a).

3. Nel registro e' altresi' annotata l'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalita' definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilita' solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, e' esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione del rapporto nelle modalita' e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreche' le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano gia' state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.

4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione e' comunicato, a cura della Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annotazione nel registro.

5. L'accesso al registro e' consentito, senza restrizioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso e' altresi' consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonche' ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato.

6. Le modalita' tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:

a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui al comma 5;

b) le modalita' di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalita' di cui al comma 5;

c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;

d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorita' e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .

 

Articolo 53 - Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita' dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.

3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalita' idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco;

b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonche' al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;

c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticita' dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita', di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011.

5. Ferma la responsabilita' del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attivita' di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalita' idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;

b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.

6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.

7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalita' tali da consentire la verifica di:

a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro;

b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.

8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto.

9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell'identita' del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. 10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.

11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.

 

Articolo 54 - Autorita' e cooperazione nel comparto del gioco

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.

2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestivita' delle attivita' di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.

 

Articolo 55 - Fattispecie incriminatrici

In vigore dal 06/04/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 01/03/2018 n. 21 Articolo 7

 

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

5. Abrogato da: art. 7 D. legislativo 21 del 01/03/2018. [Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.](1)

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ordinata, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. (1)

7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

 

(1) I richiami alle disposizioni del presente comma, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 493-ter del codice penale.

 

Articolo 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.

 

Articolo 57 - Inosservanza degli obblighi di conservazione

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.

 

Articolo 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

a) e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

b) e' elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

5. Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu' violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

 

Articolo 59 - Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.

2. Le autorita' di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

 

Articolo 60 - Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unita' di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

 

1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unita' le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

 

Articolo 61 - Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5


1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.

2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione e' triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni e' attribuita alla competenza dell'OAM.

3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).

4. Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, e' notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all'istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinche' adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

5. La Guardia di finanza qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione e' stata riscontrata.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, e' tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, all'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione e', altresi', comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.

8. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo quanto previsto dal comma 2, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, e' contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.

 

Articolo 62 - Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorita' di vigilanza di settore nonche' dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinato o determinabile.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravita' della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorita' di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensivita' o pericolosita' alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorita' di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:

a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

5. Nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravita' della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.

7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.

8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio provvede la CONSOB che comunica, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. E' fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

 

Articolo 63 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione e' quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima e' aumentata del 50 per cento.

 

Articolo 64 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5


1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.

2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni.

3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 e' notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinche' adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario e' tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.

5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione e' notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione e' altresi' comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.

 

Articolo 65 - Procedimento sanzionatorio

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorita' di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresi':

a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e alle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorita' di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilita' delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorita' di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potesta' sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.

4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto e' svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione, e' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.

6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

7. Le autorita' di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorita' procedente nonche', relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalita' di pubblicazione delle sanzioni.

8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorita' procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorita', i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione e' altresi' attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.

9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.

11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresi' al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Articolo 66 - Misure ulteriori

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attivita' o dell'incarico non puo' essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni e' pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorita' di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalita' attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonche', nel caso in cui sia adita l'autorita' giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.

3. Ferma la discrezionalita' dell'autorita' procedente in ordine alla valutazione della proporzionalita' della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si da' luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.

4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono comunicate all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM dall'autorita' di vigilanza di settore che ne e' membro.

  

Articolo 67 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

a) la gravita' e durata della violazione;

b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;

c) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;

e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;

f) il livello di cooperazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;

g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;

h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravita', in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 puo' essere ridotta da un terzo a due terzi.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

 

Articolo 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.

2. La riduzione ammessa e' pari a un terzo dell'entita' della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entita' dell'importo dovuto e le modalita' attraverso cui effettuare il pagamento.

4. Il pagamento in misura ridotta e' effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorita' giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, gia' notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Articolo 69 -

Art. 69 (Successione di leggi nel tempo).

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5


1. Nessuno puo' essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce piu' illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se piu' favorevole, ivi compresa l'applicabilita' dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio e' di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine e' prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.

 

Articolo 70 - Art. 70 (Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847). -

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto;

b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;

c) l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro.

2. I prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 3, numero 5), del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD.

3. La Banca d'Italia puo' emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.

 

Articolo 71 - Art. 71 (Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi).

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia. 3. L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi e' titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianita' di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale gia' riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.

 

Articolo 72 - Art. 72 (Modifiche a disposizioni normative vigenti).

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. All'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";

b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: "sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale".

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente:

"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".

4. Dopo l'articolo 648-ter.1 del codice penale e' inserito il seguente articolo:

"Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.".

5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".

6. All'articolo 22-bis, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio.".

 

Articolo 73 - Art. 73 (Norme abrogate).

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Restano abrogati:

a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonche' gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;

b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;

e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;

g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

 

Articolo 74 - Art. 74 (Clausola di invarianza).

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 5

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Allegato - Allegato tecnico

In vigore dal 29/12/2007 al 04/07/2017 Soppresso dal 04/07/2017 da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 9

Art. 1.

Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarita' effettiva congiunta di entita' giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entita' giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta

Art. 2.

Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo

1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di societa': 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entita' giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entita' giuridica, anche tramite azioni al portatore, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu' uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entita' giuridica; b) in caso di entita' giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono gia' stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entita' giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entita' giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l'entita' giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entita' giuridica.

Art. 3.

Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l'identificazione

1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'eta' si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l'identificazione e' effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione puo' essere svolta anche da un pubblico ufficiale a cio' abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Art. 4.

Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono: a) autorita' o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o alla legislazione secondaria della Comunita' europea; 2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa; 3) le attivita' del cliente, cosi' come le sue pratiche contabili, siano trasparenti; 4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorita' di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell'attivita' del cliente; b) entita' giuridiche diverse dalle autorita' o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 1) il cliente sia un'entita' che eserciti attivita' finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva; 2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa; 3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le attivita' finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorita' competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilita' delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attivita' di tale entita' o del suo titolare effettivo; 4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorita' competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale; 5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilita' di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative; c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti: 1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta; 2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva; 3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE; 4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto; 5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidita', sopravvivenza a una predeterminata eta' avanzata o eventi analoghi; 6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attivita' finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale. 1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto. 2. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attivita' esercitata dal cliente e' soggetta a vigilanza da parte delle autorita' competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo piu' intensi, compresa la possibilita' di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione. 3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima e' 15.000 euro. E' possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attivita' materiali e quando la titolarita' legale ed effettiva delle attivita' non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purche' la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno. 4. Si puo' derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalita' di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorita' pubbliche, purche' i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia puo' essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale. 6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attivita' di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo puo' non essere basso.